Il diritto al lavoro delle donne cinesi
 
 

Per garantire il diritto allavoro delle donne, i dipartimenti interessati cinesi applicano attivamente le leggi e i regolamenti relativi come la “Legge sul lavoro”, opponendosi alla discriminazione sessuale nell’assuzione; garantiscono il diritto di partecipazione paritaria delle donne alla distribuzione di elementi della produzione come capitali e tecnologie, e lo stesso stipendio a parità di lavoro, pur nella forma della distribuzione multipolare, riducendo il divario di salario tra uomo e donna; ampliano i canali dell’occupazione femminile, considerando appieno le esigenze occupazionali delle donne nello sviluppo economico e nel riaggiustamento della struttura industriale, sviluppando con impegno il terziario, in particolare i servizi di quartiere, per creare nuove opportunità e posti di lavoro per le donne; applicano ulteriormente le politiche di tutela del lavoro delle donne lavoratrici, guidando il datore di lavoro ad inserire gli speciali articoli sulla tutela del lavoro delle donne nei contratti di lavoro e nei contratti collettivi, portando a buon fine la tutela delle donne lavoratrici nei periodi mestruale, della gravidanza, parto e allattamento; le donne contadine possiedono gli stessi diritti degli uomini del posto quanto all’apparto dei terreni, alla gestione della produzione, alla distribuzione dei terreni fabbricabili, ai compensi per i terreni, e alla suddivisione degli utili. Nel frattempo i dipartimenti governativi guidano e sostengono il trasferimento della manodopera rurale femminile in eccesso ai settori non agricoli, organizzando vari tipi di formazione tecnica delle donne contadine, aiutandole a passare dalla tradizionale coltivazione ai settori non agricoli.