Per
garantire il diritto allavoro
delle donne, i dipartimenti
interessati cinesi applicano
attivamente le leggi e i
regolamenti relativi come la
“Legge sul lavoro”,
opponendosi alla
discriminazione sessuale
nell’assuzione; garantiscono
il diritto di partecipazione
paritaria delle donne alla
distribuzione di elementi
della produzione come capitali
e tecnologie, e lo stesso
stipendio a parità di lavoro,
pur nella forma della
distribuzione multipolare,
riducendo il divario di
salario tra uomo e donna;
ampliano i canali
dell’occupazione femminile,
considerando appieno le
esigenze occupazionali delle
donne nello sviluppo economico
e nel riaggiustamento della
struttura industriale,
sviluppando con impegno il
terziario, in particolare i
servizi di quartiere, per
creare nuove opportunità e
posti di lavoro per le donne;
applicano ulteriormente le
politiche di tutela del lavoro
delle donne lavoratrici,
guidando il datore di lavoro
ad inserire gli speciali
articoli sulla tutela del
lavoro delle donne nei
contratti di lavoro e nei
contratti collettivi, portando
a buon fine la tutela delle
donne lavoratrici nei periodi
mestruale, della gravidanza,
parto e allattamento; le donne
contadine possiedono gli
stessi diritti degli uomini
del posto quanto all’apparto
dei terreni, alla gestione
della produzione, alla
distribuzione dei terreni
fabbricabili, ai compensi per
i terreni, e alla suddivisione
degli utili. Nel frattempo i
dipartimenti governativi
guidano e sostengono il
trasferimento della manodopera
rurale femminile in eccesso ai
settori non agricoli,
organizzando vari tipi di
formazione tecnica delle donne
contadine, aiutandole a
passare dalla tradizionale
coltivazione ai settori non
agricoli.
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